Lo Statuto

LO STATUTO  
associazione sportiva dilettantistica PGS “ STELLE AZZURRE
dal 1983

Art.1  -  E’ costituita un associazione sportiva denominata associazione sportiva dilettantistica P.G.S                              (Polisportiva Giovanile Salesiana) “ STELLE AZZURRE ” con sede in Piazza Armerina presso l’istituto Figlie di    Maria Ausiliatrice Via Garibaldi n°75. La Polisportiva è affiliata alla Federazione “ Polisportive Giovanili Salesiane ”  con sigla P.G.S promossa dal CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE C.N.O.S con personalità giuridica civilmente riconosciuta giusta D.P.R 20.9.1967 N° 1016 e successivo D.P.R del 2.5.1969 N° 294 ed intende praticare le attività da esso promosse osservandone lo statuto ed il  regolamento.
Art.2  - L’Associazione non ha scopi di lucro, è apostolica, ed ha il fine di:
a)                  Promuovere il libero associazionismo sportivo;
b)                 Promuovere coordinare e disciplinare le attività dei soci aderenti;
c)                  Promuovere l’inserimento delle attività formative presportive e sportive nell’ambito del progetto educativo delle istituzioni giovanile salesiane;
d)                 Promuovere e curare la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi culturali e tecnici;
e)                 Mantenere rapporti con altre organizzazioni sportive e culturali, con gli enti pubblici e privati, regionali e locali, ecclesiali con il C.O.N.I e le Federazioni sportive.
              L’Associazione  si prefigge l’esercizio degli sports in genere, e in specie, Atletica leggera, pallavolo,pallacanestro,  calcio, pallamano, sollevamento pesi, ecc.
Art.3  -  Sono soci, le persone che fanno domanda e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dopo aver versato all’atto dell’ammissione la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal consiglio stesso. Tutti i soci hanno diritto di godere dei benefici che offre la Polisportiva, nei limiti della necessità e della possibilità. I soci morosi nel versamento della quota sociale, trascorso nel mese da in formale invito ad adempire, saranno esclusi dall’associazione.
Art.4  -  Il patrimonio sociale è costituito dal versamento della quota di iscrizione e dalle contribuzioni, lasciati e donatzioni che da qualsiasi ente pubblico o privato ad essa possono pervenire.
Art.5  -  L’esercizio finanziario si chiude trentuno dicembre di ogni anno.
Art.6  -  Gli organi dell’associazione sono:
1)                  Il Presidente;
2)                  Il Consiglio Direttivo;
3)                  L’Assemblea dei soci.
Art.7  -  Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente coaudiuva il Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo lo sostituisce rappresentando l’associazione di fronte ai terzi.
Art.8  -  Il Segretario provvede alla diramazione degli ordini e delle comunicazioni, nonché alla redazione e alla tenuta dei verbali delle sedute, tiene lo schedario degli associati, e provvede al rilascio degli invitati.
Art.9  -  Il Consiglio Direttivo è composto è composto di un numero di Sette membri, viene eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare direttori tecnici i quali rappresentano le varie discipline sportive presso il Direttivo. I direttori tecnici coordinano le attività sportive praticate in seno al gruppo.
Art.10 - Al “ Consiglio Direttivo ” sono devolute le attribuzioni inerti al funzionamento tecnico, amministrativo della Polisportiva. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento della Polisportiva esclusi quelli che per legge o per statuto sono riservati all’Assemblea dei soci.
Art.11  -  L’Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno in data da stabilirsi dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatto dal Consiglio Direttivo con avviso personale. L’assemblea straordinari è convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno due terzi dei soci. Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci  intervenuti aventi diritto a voto. Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea con diritto a voto purchè si trovino nelle seguenti condizioni:
a)                  Abbiano un’anzianità  di iscrizione di almeno sei mesi;
b)                 Siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. L’Assemblea Ordinaria delibera:
a)                  sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b)                 relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
c)                  elezione del socio all’Assemblea Regionale;
d)                 elezione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea designerà i rappresentanti della Polisportiva ai congressi delle Federazioni Sportive Nazionali se la Polisportiva ha diritto di parteciparvi.
Art.12  -  Lo soglimento della Polisportiva può essere deliberato dall’Assemblea Generale dei soci con la maggioranza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto a voto. Il patrimonio dell’associazione verrà devoluto all’Ente Promotore.
Art.13  -  Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile sulle associazioni.